(art. 88 e 108 LICol)
1 I metodi di valutazione applicati (art. 85) devono essere pubblicati nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale.
2 Se un investimento è iscritto a bilancio al di sotto del suo valore d’acquisto, quest’ultimo deve essere pubblicato.
3 Per gli investimenti collettivi di capitale che possono investire più del 10 per cento del loro patrimonio in «private equity», le informazioni minime seguenti devono essere riportate per i singoli investimenti in «private equity», strutturati secondo il tipo e lo stadio di sviluppo, sempre che la loro parte superi il 2 per cento del patrimonio dell’investimento collettivo di capitale:
(Art. 88 und 108 KAG)
1 Die angewendeten Bewertungsmethoden (Art. 85) sind im Jahres- und Halbjahresbericht offenzulegen.
2 Ist eine Anlage unter ihrem Anschaffungswert bilanziert, so ist dieser offenzulegen.
3 Bei kollektiven Kapitalanlagen, die mehr als 10 Prozent ihres Vermögens in Private Equity anlegen können, sind mindestens folgende Angaben zu den einzelnen nach Art und Entwicklungsphase zu gliedernden Private-Equity-Anlagen zu machen, sofern deren Anteil 2 Prozent des Vermögens der kollektiven Kapitalanlage übersteigt:
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