La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all’utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).
Die Fondsleitung und die SICAV dürfen Geschäfte mit Derivaten tätigen, sofern sie mit der Anlagepolitik vereinbar sind. Die Bestimmungen über den Einsatz von Derivaten bei Effektenfonds (Art. 56) sind sinngemäss anwendbar.
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