1 Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale, segnatamente nell’ottica dell’osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni.
2 Il Consiglio di banca ha segnatamente i seguenti compiti:
3 Il Consiglio di banca decide in merito a tutti gli affari che la legge o il regolamento di organizzazione non attribuiscono a un altro organo.
1 Der Bankrat beaufsichtigt und kontrolliert die Geschäftsführung der Nationalbank, namentlich im Hinblick auf die Einhaltung von Gesetz, Reglementen und Weisungen.
2 Im Besonderen hat er folgende Aufgaben:
3 Der Bankrat entscheidet in allen Angelegenheiten, die nach Gesetz oder Organisationsreglement nicht einem anderen Organ zugewiesen werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.