1 Gli organizzatori inviano i regolamenti sulla formazione e sugli esami alla SEFRI per approvazione.
2 Se i regolamenti sono conformi alle prescrizioni, la SEFRI pubblica una pertinente comunicazione nel Foglio federale.
3 Contro i regolamenti può essere sollevata opposizione scritta presso la SEFRI entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione.
1 Die Trägerschaften reichen die Ausbildungs- und die Prüfungsreglemente dem SBFI zur Genehmigung ein.
2 Entspricht das Reglement den Vorschriften, so gibt das SBFI dessen Einreichung im Bundesblatt bekannt.
3 Gegen das Reglement kann innerhalb von 30 Tagen ab der Bekanntgabe schriftlich beim SBFI Einsprache erhoben werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.