1 L’esplosivo deve contenere un fattore di rilevamento, omogeneamente distribuito, grazie al quale sia possibile stabilire con certezza, anche dopo l’esplosione, la provenienza e il periodo di fabbricazione dell’esplosivo.
2 Il fattore di rilevamento stesso e la sua concentrazione nella materia esplosiva devono essere approvati dall’UCE.
3 L’UCE definisce le modalità del contrassegno, effettua controlli e le adegua se necessario.
1 Der Sprengstoff muss eine homogen verteilte Markiersubstanz enthalten, über die sich seine Herkunft und der Herstellungszeitraum auch nach der Explosion sicher feststellen lässt.
2 Die Markiersubstanz und deren mengenmässiger Anteil im Sprengstoff bedürfen der Genehmigung der ZSE.
3 Die ZSE legt den Markiermodus fest, führt Kontrollen durch und trägt geänderten Verhältnissen Rechnung.
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