1 Il personale e le associazioni del personale federale sono consultati prima di modificare la presente ordinanza.
2 All’occorrenza il METAS si incontra con i rappresentati delle associazioni del personale federale per uno scambio di informazioni, in particolare prima di un’eventuale decisione del Consiglio d’istituto di non compensare completamente il rincaro.
1 Das Personal und die Verbände des Bundespersonals werden konsultiert, bevor diese Verordnung geändert wird.
2 Das METAS trifft sich bei Bedarf mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände des Bundespersonals zu einem Informationsaustausch, insbesondere vor einem allfälligen Entscheid des Institutsrats, die Teuerung nicht in vollem Umfang auszugleichen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.