Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel

941.273 Ordinanza del METAS del 24 ottobre 2012 sul suo personale (OPers-METAS)

941.273 Verordnung des METAS vom 24. Oktober 2012 über sein Personal (PV-METAS)

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Art. 37 Orario di lavoro basato sulla fiducia

1 I collaboratori che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro.

2 Come indennità forfettaria per le prestazioni di lavoro effettuate oltre il tasso di occupazione concordato nel contratto, i collaboratori che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono un’indennità in contanti pari al 5 per cento dello stipendio di base e un’eventuale indennità di funzione. La direzione può offrire compensazioni di pari valore. Fatta salva la parte relativa alla prestazione secondo l’articolo 26, le prestazioni di lavoro sono così interamente ricompensate.

3 Per i collaboratori con funzioni attribuite alle fasce salariali 5 e 6 l’orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio. Gli altri collaboratori possono concordare tale orario di lavoro.

Art. 37 Vertrauensarbeitszeit

1 Mitarbeitende mit Vertrauensarbeitszeit sind von der Erfassung der Arbeitszeit befreit.

2 Als pauschale Entschädigung für Arbeitsleistungen, die Mitarbeitende mit Vertrauensarbeitszeit über den vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad hinaus erbringen, erhalten sie eine Barvergütung von 5 Prozent des Basislohns und einer allfälligen Funktionszulage. Die Geschäftsleitung kann gleichwertige Kompensationen anbieten. Unter Vorbehalt des Leistungsanteils nach Artikel 26 sind die Arbeitsleistungen damit vollständig abgegolten.

3 Für Mitarbeitende in Funktionen, die den Lohnbändern 5 und 6 zugeordnet sind, ist Vertrauensarbeitszeit obligatorisch. Mit weiteren Mitarbeitenden kann sie vereinbart werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.