1 Il METAS può concludere contratti di lavoro con persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 I rapporti di lavoro di durata indeterminata secondo il capoverso 1 cessano senza disdetta alla fine del mese nel corso del quale il collaboratore compie il 70° anno d’età.
9 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio d’istituto del 5 mar. 2013, approvata dal CF il 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2145).
1 Das METAS kann Arbeitsverträge schliessen mit Personen, die das ordentliche Rücktrittsalter nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung erreicht haben.
2 Unbefristete Arbeitsverhältnisse nach Absatz 1 enden ohne Kündigung am Ende des Monats, in dem das 70. Altersjahr vollendet wird.
8 Eingefügt durch Ziff. I der V des Institutsrats vom 5. März 2013, vom BR genehmigt am 26. Juni 2013 und in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 2145).
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