Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 11, 16, 20, 43 capoverso 3, 57 capoverso 7, 59 capoverso 4,
60 capoverso 3, 66, 82 capoverso 3, 121 capoverso 1 e 122 dell’ordinanza
del 7 novembre 20181 sui giochi in denaro (OGD),
ordina:
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),
gestützt auf die Artikel 11, 16, 20, 43 Absatz 3, 57 Absatz 7, 59 Absatz 4,
60 Absatz 3, 66, 82 Absatz 3, 121 Absatz 1 und 122 der Geldspielverordnung
vom 7. November 20181 (VGS),
verordnet:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.