1 I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.
2 Possono inoltre designare nella loro legislazione le società alle quali l’Autorità intercantonale può rilasciare un’autorizzazione per l’organizzazione di lotterie e scommesse sportive, sempreché le condizioni di autorizzazione siano adempiute.
1 Die Kantone bestimmen die maximale Anzahl der Veranstalterinnen von Lotterien und Sportwetten.
2 Sie können darüber hinaus in rechtsetzender Form die Gesellschaften bezeichnen, denen die interkantonale Behörde bei gegebenen Bewilligungsvoraussetzungen eine Bewilligung für die Veranstaltung von Lotterien und Sportwetten erteilen kann.
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