1 Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l’impiego della coercizione e di misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 200824 sulla coercizione anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità.
2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.
3 È fatto salvo il diritto applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.
1 Kann die Schutzaufgabe nur erfüllt werden, indem polizeilicher Zwang oder polizeiliche Massnahmen im Sinne des Zwangsanwendungsgesetzes vom 20. März 200824 angewendet werden, so kann der Bundesrat dies auch ausserhalb von Notwehr- oder Notstandssituationen gestatten.
2 Der Bundesrat stellt sicher, dass das Personal die entsprechende Ausbildung erhalten hat.
3 Das am Einsatzort geltende Recht bleibt vorbehalten.
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