1 Il Consiglio federale disciplina, conformemente al principio della copertura dei costi, la riscossione degli emolumenti per:
2 Per il rimanente si applica l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
1 Der Bundesrat regelt die Erhebung kostendeckender Gebühren für:
2 Im Übrigen gilt Artikel 46a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 199714.
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