1 Tutti i capi uccisi secondo il piano di abbattimento vanno controllati dagli organi cantonali preposti alla sorveglianza della selvaggina.
2 Per ogni capo ucciso si debbono indicare il sesso, l’età, il peso, il luogo e la data dell’abbattimento.
3 I Cantoni possono raccogliere altri dati.
4 I dati nel senso dei capoversi 1 e 2 vanno trasmessi per colonia, entro la fine dell’anno, all’UFAM (modulo III).
1 Alle gemäss Abschussplan erlegten Tiere müssen durch Organe der kantonalen Wildhut kontrolliert werden.
2 Von jedem Tier sind Angaben über Geschlecht, Alter, Gewicht, Abschussort und ‑datum zu erheben.
3 Die Kantone können weitere Daten erheben.
4 Die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 sind kolonieweise bis Ende Jahr an die Forstdirektion weiterzuleiten (Formular III).
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