1 Se ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati l’UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica:
2 Se al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri autorizzati l’UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
3 Su richiesta, l’UDSC fornisce all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.
1 Stellt das
2 Stellt das
3 Das
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