1 I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione:
2 Gli animali da allevamento della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono inoltre essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo gli articoli 27 e 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 201260 sull’allevamento di animali.
3 I documenti di accompagnamento di cui al capoverso 1 devono essere conservati dall’azienda di destinazione per tre anni dall’arrivo della partita.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411).
1 Die folgenden Begleitdokumente müssen bis zum Bestimmungsbetrieb mit der Sendung mitgeführt werden:
2 Bei Zuchttieren der Rinder-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Pferdegattung muss zusätzlich ein Abstammungsausweis nach den Artikeln 27 und 28 der Tierzuchtverordnung vom 31. Oktober 201260 mitgeführt werden.
3 Die Begleitdokumente nach Absatz 1 sind vom Bestimmungsbetrieb nach Eintreffen der Sendung drei Jahre lang aufzubewahren.
59 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2020, in Kraft seit 1. März 2020 (AS 2020 411).
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