1 Il veterinario cantonale può ordinare una o più zone intermedie intorno alla zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia o in virtù di requisiti internazionali per il commercio di animali e prodotti di origine animale.
2 L’USAV stabilisce le zone intermedie previa consultazione del veterinario cantonale. Si basa sul rischio di diffusione dell’epizoozia tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.
3 Nelle zone intermedie si applicano al massimo i provvedimenti ordinati nella zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.
337 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
1 Der Kantonstierarzt sorgt für:
2 Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über den Umfang der tierärztlichen Untersuchungen sowie die Führung der Tierbestandeskontrolle.
330 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
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