1 Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell’infezione, il focolaio dell’infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell’epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone.
2 Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all’articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.
2bis Dopo cinque giorni, il sequestro rinforzato di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettera a può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.334
3 I veterinari cantonali e l’USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.
334 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
1 Das BLV und der Kantonstierarzt informieren die Bevölkerung über den Ausbruch einer hochansteckenden Seuche.
2 Der Kantonstierarzt sorgt mittels Anschlägen für die Bekanntmachung der getroffenen Anordnungen in den Schutz- und Überwachungszonen.
3 Entsprechend den Musterformularen des BLV sind die folgenden Anschläge zu verwenden:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.