Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal DFI in virtù dell’articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.
Tierärzte und Untersuchungslaboratorien, die Verdacht auf das Vorliegen einer hochansteckenden Seuche hegen oder eine solche feststellen, melden dies unverzüglich telefonisch dem Kantonstierarzt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.