1 La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.
2 Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.
3 Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.
4 La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d’incubazione della presunta epizoozia.
1 Die Verbringungssperre wird über einzelne Tiere verhängt, wenn zur Verhinderung der Verschleppung einer Seuche einzelne Tiere einer Tierhaltung nicht in eine andere Tierhaltung verbracht werden dürfen.
2 Die Abgabe dieser Tiere direkt zur Schlachtung ist gestattet.
296 Eingefügt durch Ziff. I del V vom 12. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4659).
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