Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 68 Quarantena

1 La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

2 Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

3 Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

4 La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d’incubazione della presunta epizoozia.

Art. 68a Verbringungssperre

1 Die Verbringungssperre wird über einzelne Tiere verhängt, wenn zur Verhinderung der Verschleppung einer Seuche einzelne Tiere einer Tierhaltung nicht in eine andere Tierhaltung verbracht werden dürfen.

2 Die Abgabe dieser Tiere direkt zur Schlachtung ist gestattet.

296 Eingefügt durch Ziff. I del V vom 12. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4659).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.