Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 59a Obblighi supplementari dei macelli

I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizoozie secondo l’articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l’utilizzo del loro software aziendale.

291 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 60 Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden Anwendung, soweit für die einzelnen Seuchen keine abweichende Regelung vorgesehen ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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