1 La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.
2 Il seme per l’inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.
3 Nella misura in cui le disposizioni dell’articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:
4 Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.
270 Nuovi termini giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).
Samen übertragen dürfen Tierärzte sowie Personen, die über eine der Bewilligungen nach Artikel 51a Absatz 1 verfügen.
263 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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