1 Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l’articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia, della pesca e delle foreste devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell’esercizio delle loro attività ufficiali.698
2 I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell’applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.
3 I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.
4 L’autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell’ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.
698 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
1 Die Kantone leisten dem BLV die für die Aufsicht und die Erfüllung internationaler Veterinär-Abkommen notwendige Amtshilfe.
2 Die Kantone leisten einander Amtshilfe, um einen sachgerechten Vollzug der Tierseuchengesetzgebung zu gewährleisten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.