1 I laboratori d’analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell’articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all’obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.678
2 L’USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.
2bis Le perdite di animali dovute a epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.679
3 L’USAV può ordinare, d’intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un’epizoozia non elencata negli articoli 2–4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.680
678 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
679 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
680 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).
1 Das BLV erfasst in Zusammenarbeit mit dem BAG676 und dem BLW die notwendigen Daten, um Gefahren durch Zoonosen zu erkennen und zu beschreiben, die Exposition von Menschen und Tieren zu bewerten und die von Zoonosen ausgehenden Risiken zu beurteilen.
2 Das von einer Zoonose ausgehende Risiko wird nach folgenden Kriterien beurteilt:
676 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2243). Diese Änd. wurde im ganzen Text vorgenommen.
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