Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 282 Caso di epizoozia in un’azienda di acquacoltura

1 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un’azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda infetta. Ordina inoltre:

a.
che tutti i pesci dell’azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
b.
che, in presenza di un pericolo di diffusione ulteriore dell’epizoozia nelle acque pubbliche, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto, nella misura in cui le condizioni lo permettano, e l’acqua degli impianti di detenzione venga scaricata nella rete fognaria;
c.
l’eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn666;
d.
lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione nonché la pulizia e la disinfezione degli utensili, dell’abbigliamento di protezione utilizzato e dei mezzi di trasporto dell’azienda;
e.
che prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili non possano lasciare l’azienda.

2 Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell’epizoozia diagnosticata, il veterinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti:

a.
l’uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto;
b.
il blocco del flusso e deflusso idrico dell’azienda;
c.
lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:
1.
non sono infetti,
2.
dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e
3.
sono separati dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell’epizoozia;
d.
il divieto di trasferimento di prodotti della pesca, alimenti per animali e utensili.

3 Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l’estensione in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell’azienda di acquacoltura.

665 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

666 RS 916.441.22

Art. 282b Ablauf und Durchführung der Massnahmen

Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über den Ablauf und die Durchführung der Massnahmen im Seuchenfall.

660 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.