1 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA in un’azienda di acquacoltura il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda infetta. Ordina inoltre:
2 Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell’epizoozia diagnosticata, il veterinario cantonale può ordinare, in deroga al capoverso 1, di rinunciare ai seguenti provvedimenti:
3 Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l’estensione in funzione del rischio di diffusione dell’epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell’azienda di acquacoltura.
665 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über den Ablauf und die Durchführung der Massnahmen im Seuchenfall.
660 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).
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