Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 274a Campo d’applicazione, diagnosi e scopo

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in una colonia di api o in un nido di bombi detenuti dall’uomo (nido di bombi). I provvedimenti di lotta devono essere adottati anche nel caso in cui l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare si manifesti in un’azienda apicola.

2 È diagnosticata l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare quando è messa in evidenza la presenza di uova, larve, pupe o coleotteri adulti di Aethina tumida.

3 Nel caso di un’infestazione epidemiologicamente molto circoscritta si deve evitare la propagazione del piccolo coleottero dell’alveare, nel caso di un’infestazione su una vasta superficie si deve limitare la densità dell’infestazione.

Art. 274b Verdachtsfall

Verdacht auf Befall mit dem Kleinen Beutenkäfer liegt vor, wenn in einem Bienenvolk, in einem Hummelnest oder in einem Imkereibetrieb Larven oder adulte Käfer gefunden werden, die Merkmale aufweisen, die den morphologischen Bestimmungsmerkmalen des Kleinen Beutenkäfers nahe- oder gleichkommen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.