1 Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.
2 Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.
3 L’USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.
Tierverluste nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a und c TSG werden nicht entschädigt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.