Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 206 Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all’invalidazione del sospetto.

2 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
l’accertamento epidemiologico;
c.
l’eliminazione degli animali infetti;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2bis In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell’area circostante l’effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.552

3 ... 553

4 Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell’epizoozia.

5 In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:

a.
dopo l’eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l’esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
b.
gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell’effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.554

552 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

553 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

554 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 207 Geltungsbereich und Inkubationszeit

1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Brucellose der Schweine infolge von Infektionen mit Brucella abortus, B. melitensis und B. suis.

2 Die Inkubationszeit beträgt 90 Tage.

544 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.