1 In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all’invalidazione del sospetto.
2 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:
2bis In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell’area circostante l’effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.552
3 ... 553
4 Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell’epizoozia.
5 In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:
552 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
553 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
554 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Brucellose der Schweine infolge von Infektionen mit Brucella abortus, B. melitensis und B. suis.
2 Die Inkubationszeit beträgt 90 Tage.
544 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.