Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 174e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:494

a.
la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
b.
l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto;
c.
lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio;
d.495
l’identificazione degli animali entrati in contatto con l’animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;
e.
l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
f.
il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
g.
il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo.

2 Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo.

2bis Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un’analisi sierologica di un gruppo di bovini dell’effettivo riguardo alla BVD.496

3 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.497

493 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

494 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

495 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

496 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

497 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174f Viehmärkte und Viehausstellungen

Auf Viehmärkten und Viehausstellungen dürfen nur Tiere aufgeführt werden, die aus einer anerkannt BVD-freien Tierhaltung stammen. Ausgenommen sind Schlachtvieh-märkte, wenn sichergestellt ist, dass alle aufgeführten Tiere anschliessend direkt zur Schlachtung gehen.

488 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.