1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:494
2 Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo.
2bis Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un’analisi sierologica di un gruppo di bovini dell’effettivo riguardo alla BVD.496
3 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.497
493 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
494 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
495 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
496 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
497 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
Auf Viehmärkten und Viehausstellungen dürfen nur Tiere aufgeführt werden, die aus einer anerkannt BVD-freien Tierhaltung stammen. Ausgenommen sind Schlachtvieh-märkte, wenn sichergestellt ist, dass alle aufgeführten Tiere anschliessend direkt zur Schlachtung gehen.
488 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
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