Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 163 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Ordina inoltre che:

a.456
gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
abis.457
 entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
b.
il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA458 oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;
c.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 180 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda analisi al più presto 180 giorni dopo la prima.459

456 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

457 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

458 RS 916.441.22

459 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 164

1 Die Ausmerzung verseuchter und verdächtiger Tiere muss unter tierärztlicher Aufsicht vorgenommen werden.455

2 Der amtliche Tierarzt erstellt einen Sektionsbericht zuhanden des zuständigen Kantonstierarztes.

454 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

455 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.