1 Il veterinario cantonale può ordinare, all’occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.
2 Egli provvede all’informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.
3 I Cantoni provvedono alla riduzione dell’effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.
1 Impfungen von Haustieren sind vom Tierarzt im Impfausweis zu bestätigen. Bei Hunden muss die Nummer des Mikrochips oder der Tätowierung im Impfausweis eingetragen sein. Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über die Durchführung der Impfungen.439
2 Für Wildtiere gelten folgende Bestimmungen:
439 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Juni 2004, in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 3065).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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