1 Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.
2 I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.
3 Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.
4 Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.
1 Tierhalter müssen tollwutverdächtige Tiere bis zur tierärztlichen Untersuchung absondern.
2 Der Kantonstierarzt bestimmt, ob:
3 Tollwutverdächtige Wildtiere sind von der Polizei oder Jagdpolizei sofort zu töten. Auch seuchenpolizeiliche Organe, Jagdberechtigte und gefährdete Privatpersonen dürfen solche Tiere töten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.