1 La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.
2 Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.
3 Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un’autorizzazione del veterinario ufficiale.
4 Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.
1 Der Kantonstierarzt sorgt dafür, dass:
2 Der Kantonstierarzt kann aufgrund epidemiologischer Abklärungen ein an die Überwachungszone angrenzendes Gebiet mit erhöhtem Risiko ausscheiden (Restriktionsgebiet) und die für die Schutz- und Überwachungszone geltenden Massnahmen darauf ausdehnen. Der Umfang des Restriktionsgebietes wird vom BLV nach Anhören des Kantonstierarztes festgelegt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.