1 Per stabilire se lo stato di una razza al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022 sia «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 23a) è determinante l’indice globale in GENMON al 1° giugno 2021.
2 Per equini della razza delle Franches Montagnes nati tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 si applica l’articolo 24 conformemente al diritto anteriore; l’articolo 23, al quale l’articolo 24 rimanda, è determinante nella versione secondo il diritto anteriore. Gli allevatori devono presentare le domande entro il 30 novembre 2023 alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes, la quale deve inoltrarle all’UFAG entro il 15 dicembre 2023.
65 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).
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