1 Nel quadro delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto gli animali che adempiono le condizioni di cui all’articolo 34 capoverso 1.
2 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.
3 I documenti di cui all’articolo 34 capoverso 3 devono pervenire all’UFAG almeno sette giorni prima della dichiarazione d’importazione.
4 L’UFAG decide in merito all’esattezza dei certificati e delle attestazioni e trasmette all’avente diritto a una quota del contingente doganale un attestato per l’importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale.
5 Gli animali da allevamento e gli animali da reddito possono essere importati nel quadro del contingente doganale soltanto se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200563 sulle dogane esibisce all’ufficio doganale un certificato dell’UFAG nell’ambito della procedura d’imposizione doganale.
6 L’ufficio doganale controlla il certificato.
1 Kontingentsanteile werden nur zugeteilt für:
2 Gitzi und Lämmer bei Fuss bis zum Alter von 14 Tagen können ohne Anrechnung an das Zollkontingent zum Kontingentszollansatz eingeführt werden, wenn sie nachweislich vom importierten Muttertier abstammen.
3 Mit dem Gesuch um einen Kontingentsanteil müssen beim BLW eingereicht werden:
4 Das BLW entscheidet über die Richtigkeit der Ausweise und Nachweise und teilt einen Kontingentsanteil zu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.