I richiedenti e i beneficiari degli aiuti finanziari devono fornire all’UFAS tutte le informazioni richieste e a comunicargli tempestivamente tutte le modifiche importanti.
Die Gesuchsteller und die Empfänger von Finanzhilfen müssen dem BSV alle erforderlichen Auskünfte erteilen und alle wesentlichen Änderungen umgehend mitteilen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.