1 Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l’aiuto federale non possono, per la durata dell’aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l’approvazione della Confederazione.
2 A tutela del divieto di distrazione dalla destinazione di alienazione è garantito alla Confederazione, per la durata dei divieti, il diritto di compera e di prelazione al prezzo di costo aumentato del plusvalore del capitale proprio; il Consiglio federale disciplina il calcolo del plusvalore. Il diritto di compera e di prelazione può essere ceduto ai Cantoni e ai Comuni, come anche alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità.
3 Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di alienazione, come anche il diritto di compera e di prelazione vincolato a tali divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, a registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà.
4 Nel rimanente, il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente definisce le condizioni cui deve essere permessa la libera alienazione.
1 Mit Bundeshilfe erworbenes Wohnungs- und Hauseigentum darf während der Dauer der Hilfe, mindestens aber während 25 Jahren, ohne Zustimmung des Bundes weder seinem Zweck entfremdet noch mit Gewinn veräussert werden.
2 Zur Sicherung des Zweckentfremdungs- und des Veräusserungsverbotes steht dem Bund während der Dauer ihrer Geltung ein Kaufs- und Vorkaufsrecht zu den Selbstkosten zu, erhöht um den Mehrwert des Eigenkapitals; der Bundesrat ordnet die Berechnung des Mehrwertes. Das Kaufs- und das Vorkaufsrecht können den Kantonen, Gemeinden sowie Organisationen und Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus abgetreten werden.
3 Das Zweckentfremdungs- und das Veräusserungsverbot sowie das mit ihnen verknüpfte Kaufs- und Vorkaufsrecht sind für die Dauer ihrer Geltung als öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumerken.
4 Die weiteren Einzelheiten ordnet der Bundesrat. Er umschreibt insbesondere die Voraussetzungen, unter denen die Zustimmung zur freihändigen Veräusserung zu erteilen ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.