La partecipazione della Confederazione al capitale delle organizzazioni di utilità pubblica non deve, di massima, superare il 50 per cento del capitale della società, della cooperativa o della fondazione.
Die Beteiligung des Bundes am Kapital von Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus darf in der Regel 50 Prozent des Gesellschafts‑, Genossenschafts- oder Stiftungskapitals nicht übersteigen.
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