1 Le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni presentano un rapporto di attività annuale conformemente ai principi previsti negli articoli 957–960e CO10.11
2 L’Ufficio federale può imporre altre esigenze per quanto concerne la presentazione dei conti.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 sett. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3797).
1 Die Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus erstellen für jedes Jahr einen Geschäftsbericht nach den Grundsätzen der Artikel 957–960e OR10.11
2 Das Bundesamt kann weitere Anforderungen an die Rechnungslegung stellen.
11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Okt. 2020 (AS 2020 3797).
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