Per quanto riguarda le spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati, l’articolo 209ter OAVS17 è applicabile per analogia.
Für die Kosten der Bekanntgabe und der Publikation von Daten ist Artikel 209ter AHVV17 sinngemäss anwendbar.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.