(art. 11 lett. e LPTD)
Oltre alle spese accessorie usuali, alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell’articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni5 è concessa, per le spese di riscaldamento, la metà dell’importo forfettario di cui all’articolo 11 capoverso 3.
(Art. 11 Bst. e ÜLG)
Bei Personen, die ihre Mietwohnungen selber beheizen müssen und dem Vermieter keine Heizungskosten nach Artikel 257b Absatz 1 des Obligationenrechts5 zu bezahlen haben, wird für die Heizkosten zu den übrigen Nebenkosten die Hälfte der Pauschale nach Artikel 11 Absatz 3 hinzugezählt.
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