1 I mutui sono richiesti dalla SECO alla Tesoreria federale in importi parziali di almeno 100 milioni di franchi. La richiesta è comunicata con 10 giorni di anticipo.
2 Il fondo di compensazione paga l’interesse sui mutui alle condizioni di mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d’interesse.
3 Al momento della concessione del mutuo, la SECO e l’Amministrazione federale delle finanze ne fissano la durata di comune accordo.
1 Das SECO kann die einzelnen Darlehen in Beträgen von mindestens 100 Millionen Franken bei der Bundestresorerie abrufen. Der Abruf ist zehn Tage vorher mitzuteilen.
2 Der Ausgleichsfonds verzinst die Darlehen zu Marktbedingungen. Die Eidgenössische Finanzverwaltung legt den Satz fest.
3 Das SECO und die Eidgenössische Finanzverwaltung legen bei der Gewährung der Darlehen deren Laufzeit einvernehmlich fest.
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