1 La Confederazione accorda mutui di tesoreria al fondo di compensazione quando la pianificazione trimestrale della SECO mostra che gli averi del fondo non sono sufficienti per adempire gli obblighi di pagamento.
2 La SECO informa l’Amministrazione federale delle finanze degli importi dei mutui necessari.
1 Tresoreriedarlehen des Bundes werden gewährt, wenn die Dreimonatsplanung des SECO zeigt, dass die Guthaben des Ausgleichsfonds für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen nicht ausreichen.
2 Das SECO informiert die Eidgenössische Finanzverwaltung über den Darlehensbedarf.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.