837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV)
Art. 91 Regione di domicilio
(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)
Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora:
- a.
- esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
- b.
- l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.
Art. 91 Wohnortsregion
(Art. 68 Abs. 1 Bst. a AVIG)
Der Arbeitsort liegt in der Wohnortsregion der versicherten Person, wenn:
- a.
- zum Wohnort eine öffentliche Verkehrsverbindung besteht, deren Länge 50 Kilometer nicht übersteigt; oder
- b.
- die versicherte Person ihn vom Wohnort aus mit einem privaten Motorfahrzeug, das ihr zur Verfügung steht, innert einer Stunde erreichen kann.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.