Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 51a Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche

(art. 32 cpv. 3 LADI)

1 Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l’azienda o limitano notevolmente la sua attività.

2 Per un’azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l’azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni precedenti.

3 L’attività dell’azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d’affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d’affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

4 Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d’attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d’attesa è, per la prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.

5 Sono considerati giorni d’attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all’indennità per lavoro ridotto.

6 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.

163 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Giusta il n. II di detta mod. il termine di attesa di due settimane a norma del cpv. 4 può cominciare a decorrere già prima dell’entrata in vigore della presente modifica, nella misura in cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

Art. 51a Arbeitsausfälle infolge wetterbedingter Kundenausfälle

(Art. 32 Abs. 3 AVIG)

1 Ein Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er auf einen ungewöhnlichen Wetterverlauf zurückzuführen ist, der den Betrieb stilllegt oder erheblich einschränkt.

2 Als für einen Betrieb ungewöhnlicher Wetterverlauf gilt namentlich der Schneemangel in Wintersportgebieten, sofern er in einen Zeitraum fällt, in dem der Betrieb nachweislich in drei von fünf Vorjahren geöffnet war.

3 Der Betrieb gilt als erheblich eingeschränkt, wenn der Umsatz in der betreffenden Abrechnungsperiode 25 Prozent der im Durchschnitt der fünf Vorjahre im gleichen Zeitraum erzielten Umsätze nicht übersteigt.

4 Für jede Abrechnungsperiode wird eine Karenzfrist von drei vollen Arbeitstagen vom anrechenbaren Arbeitsausfall abgezogen. In Betrieben, welche nur saisonal tätig sind, gilt für den erstmaligen Arbeitsausfall innerhalb der Saison eine Karenzfrist von zwei Wochen.

5 Als bestandene Karenztage gelten nur Ausfalltage, für die der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis stand und vom Arbeitgeber eine mindestens der Kurzarbeitsentschädigung entsprechende Vergütung erhalten hat.

6 Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Arbeitnehmer im befristeten Arbeitsverhältnis anwendbar.

158 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Aug. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2132). Laut Ziff. II kann die Karenzfrist von zwei Wochen nach Abs. 4 bereits vor dem Inkrafttreten dieser Änd. zu laufen beginnen, sofern die Kurzarbeit vorangemeldet worden ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.