(art. 23 cpv. 3bis LADI)
1 Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’articolo 23 capoverso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico.
2 Per i provvedimenti di cui al capoverso 1, il Cantone provvede affinché non venga attestato all’attenzione delle casse di disoccupazione alcun guadagno assicurato.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
(Art. 23 Abs. 3bis AVIG)
1 Als arbeitsmarktliche Massnahmen nach Artikel 23 Absatz 3bis erster Satz AVIG gelten alle voll oder teilweise durch die öffentliche Hand finanzierten Integrationsmassnahmen.
2 Die Kantone stellen sicher, dass für Massnahmen nach Absatz 1 kein versicherter Verdienst zuhanden der Arbeitslosenkassen bescheinigt wird.
123 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1179).
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