832.312.17 Ordinanza del 5 aprile 1966 concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nella costruzione e nell'esercizio di forni di essiccazione e cottura di vernici
832.312.17 Verordnung vom 5. April 1966 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten bei der Erstellung und dem Betrieb von Lacktrocken- und Lackeinbrennöfen
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1966.
Art. 21 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1966 in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.