(art. 79b cpv. 3 LPP)
Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni giusta l’articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell’istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.
(Art. 79b Abs. 3 BVG)
In den Fällen, in denen eine Rückzahlung des Vorbezugs für die Wohneigentumsförderung nach Artikel 30d Absatz 3 Buchstabe a BVG nicht mehr zulässig ist, darf das Reglement der Vorsorgeeinrichtung freiwillige Einkäufe zulassen, soweit sie zusammen mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal zulässigen Vorsorgeansprüche nicht überschreiten.
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