(art. 34b LPP)
L’istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l’articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA87 e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.
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