831.411 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)
831.411 Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEFV)
Art. 3 Partecipazioni
Sono autorizzate quali partecipazioni:
- a.
- l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
- b.
- l’acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
- c.
- la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.
Art. 3 Beteiligungen
Zulässige Beteiligungen sind:
- a.
- der Erwerb von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenossenschaft;
- b.
- der Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft;
- c.
- die Gewährung von partiarischen Darlehen an einen gemeinnützigen Wohnbauträger.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.