1 Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019.
2 Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all’articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.
68 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
1 Bestehende Anlagestiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom 21. Juni 2019 an die geänderten Bestimmungen anpassen.
2 Für die Zusammensetzung und Wahl des Stiftungsrats nach Artikel 5 und die Vermeidung von Interessenkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden nach Artikel 8 Absätze 2 und 4 wird eine Übergangsfrist von zwei Jahren gewährt.
68 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2221).
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